Cass. civile, sez. I del 1984 numero 1122 (14/02/1984)


Il consenso unanime richiesto per la costituzione delle società di persone occorre anche per l'allargamento della base sociale mediante l'ingresso di nuovi soci, non essendo ammissibile, dato l'intuitus personae che domina la costituzione di tali società e la loro attività, l'inserimento nella compagine sociale, con deliberazione di maggioranza, di nuovo socio.Il contrasto inconciliabile fra i soci di una società personale, benchè non espressamente previsto dall'art. 2272 cod. civ. tra le cause di scioglimento della società, può avere rilevanza come tale ove si risolva in un ostacolo al conseguimento dell'oggetto sociale. il relativo apprezzamento in tal senso del giudice del merito costituisce una quaestio facti a lui istituzionalmente riservata, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, il s.c., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito dichiarativa dello scioglimento di una società in nome collettivo per il dissidio insanabile tra i due soci, con quote uguali, ostativo al conseguimento dell'oggetto sociale).

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