Cass. civile, sez. I del 1983 numero 7583 (23/12/1983)


La ditta, pur essendo costituita essenzialmente dal nome, dalla sigla o dalla denominazione dell' imprenditore, può comprendere anche indicazioni relative all' attività dell' impresa o parole di fantasia idonee ad accentuarne la forza individualizzante, ed in essa, come nell' insegna, possono essere inserite, quali elementi aggiuntivi o integrativi, anche parole o espressioni di fantasia rappresentative di un marchio altrui, quando, in ragione dell' oggetto dell' impresa o del luogo del suo esercizio, non ne derivi possibilità di confusione con l' attività e i prodotti dell' altra impresa, ad esempio per la limitatezza dei mercati in cui le due imprese rispettivamente operano e per la distanza esistente tra i relativi esercizi commerciali.

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