Cass. civile, sez. I del 1983 numero 7152 (29/11/1983)


Nel corso del procedimento di primo grado, sono consentite le modificazioni della domanda che, non esorbitando dal petitum, non importino un radicale mutamento del fatto costitutivo della domanda stessa. Pertanto, proposta domanda di accertamento della responsabilità del convenuto ai sensi dell' art. 2362 cod. civ., per essere egli titolare dell' intero pacchetto azionario di una società debitrice, ben può l' attore, nell' ulteriore corso del giudizio, chiedere che venga accertata in via incidentale la nullità, per illiceità della causa, del negozio fiduciario con il quale sia stata attribuita a terzi una parte del capitale azionario, per eludere l' applicazione della norma imperativa dell' art. 2362 cod. civ., trattandosi di richiesta che non sovverte l' originario tema del giudizio, in quanto inteso a dimostrare le ragioni per le quali si debba ritenere concentrata nelle mani di una sola persona l' intera consistenza del capitale azionario, secondo l' assunto della domanda originariamente proposta. Né tale domanda esige l' integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio del terzo interposto, in quanto gli effetti dell' accertamento incidentale sono destinati ad operare solo inter partes.

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