Cass. civile, sez. I del 1983 numero 2012 (22/03/1983)


L'art. 1420 cod. civ., nel disporre che, nel contratto con più di due parti, ove le prestazioni di ciascuna siano dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa la nullità dell' intero rapporto, fa salvo il caso in cui la partecipazione di quella parte debba considerarsi essenziale. Pertanto, con riguardo alla transazione stipulata da più soggetti, ed affetta da nullità in relazione al vincolo assunto da uno di essi, che sia essenziale rispetto all' intero contratto, l' estensione della nullità medesima non può essere contestata invocando l' applicazione della citata norma, a prescindere da ogni indagine sulla riconducibilità della transazione stessa nell' ambito della sua previsione.L' estensione all' intero contratto della nullità della singola clausola o del singolo patto, secondo la previsione dell' art. 1419 cod. civ. ed in deroga al principio generale della conservazione, consegue al riscontro del carattere essenziale di detta clausola o patto, per effetto della prova fornita dalla parte che invochi tale estensione, ovvero per ammissione della controparte che ad essa si opponga. (Nella specie, con riguardo a transazione inerente ad una pluralità di rapporti, i giudici del merito avevano accolto la domanda diretta a far valere la nullità dell' intero contratto in conseguenza della nullità di una delle reciproche concessioni. La suprema corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che la suddetta statuizione non fosse denunciabile dalla controparte per violazione del citato art. 1419 cod. civ., perché essa aveva sempre sostenuto davanti a quei giudici l' unitarietà del contratto e l' interdipendenza dei singoli patti).

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