Cass. civile, sez. I del 1982 numero 1101 (22/02/1982)


Ai sensi dell'art. 55 della legge fallimentare, applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa, l'apertura della procedura concorsuale sospende il corso degli interessi sui crediti chirografari. Il contratto di appalto diretto alla costruzione di un immobile senza licenza edilizia è nullo, in quanto ha un oggetto illecito, per contrasto con le norme imperative di cui agli artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (tanto nel testo originario, quanto in quello fissato dalla legge 6 agosto 1967 n. 765). Pertanto, l'appaltatore non può pretendere, in forza di detto contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito, né può chiedere l'insinuazione del relativo credito nella procedura concorsuale instauratasi a carico del committente.

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