Cass. civile, sez. I del 1981 numero 6719 (18/12/1981)


Poiché l'obbligo di restituire i frutti della cosa che incombe al possessore di mala fede è del tutto indipendente dal diritto dello stesso (sia di buona che di mala fede) di essere indennizzato dei miglioramenti che abbia apportato e sussistano all'atto della restituzione, l'estinzione del giudizio di impugnazione della sentenza non definitiva che, condannando il possessore convenuto in giudizio alla restituzione dei frutti prescelti, dispone per l'ulteriore corso del giudizio relativamente alla valutazione dei frutti e dei pretesi miglioramenti, è privo di riflessi sulla domanda di pagamento della indennità per i miglioramenti, essendo la sorte di quest'ultima indipendente dall'accertamento che aveva formato oggetto del giudizio estinto.

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