Cass. civile, sez. I del 1981 numero 439 (19/01/1981)


In tema di donazione in favore di minore, per la cui accettazione è richiesta in ogni caso l' autorizzazione del giudice tutelare, a norma dell' art 320 terzo comma (nuovo testo) cod civ, qualora la qualità di donante venga assunta da entrambi, o anche da uno solo dei genitori investiti della legale rappresentanza del minore stesso, si verifica un' ipotesi di conflitto di interessi patrimoniali, che rientra nell' ambito della previsione dell' ultimo comma del citato art 320 cod civ, con il conseguente potere-dovere del giudice tutelare di nominare un terzo curatore speciale, e non della previsione del successivo art 321, il quale con l' intervento del tribunale, regola il diverso caso dell' impedimento o della voluta omissione dei genitori medesimi rispetto all' attivita necessaria per la tutela del figlio minore.

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