Cass. civile, sez. I del 1981 numero 4279 (02/07/1981)


La proponibilità della domanda,diretta a far valere la nullità di un contratto, perchè investe diritti o situazioni sottratte alla disponibilità delle parti, ovvero per illiceità dell' oggetto, della causa o dei motivi comuni ad entrambi i contraenti, non trova ostacolo nella presenza, in tale contratto, di una clausola per compromesso irrituale, con cui si dia mandato collettivo ad un arbitro per la composizione amichevole, con ampi poteri accertativi o transattivi, di ogni relativa contesa, ancorchè inerente alla validita del contratto stesso, atteso che la suddetta clausola, rivolta a porre in essere un negozio di secondo grado,che trae la sua ragione e funzione da quello nel cui contesto viene inserita, non puo sopravvivere, a differenza di quella per arbitrato rituale, alle indicate cause di nullità, le quali implicano il venir meno della stessa fonte del potere degli arbitri.

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