Cass. civile, sez. I del 1981 numero 1820 (30/03/1981)


Poichè il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno ma anche dell' impossibilità da parte dello alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, mediante l' esplicazione di un' attivita lavorativa, è correttamente rigettata la domanda di alimenti ove l' alimentando non provi la sua invalidita al lavoro per incapacità fisica o l' impossibilità, per circostanze intrinseche a lui non imputabili, di trovarsi un' occupazione confacente alle sue abitudini e alle sue condizioni sociali. (In applicazione del principio di cui alla massima, la suprema corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito che ha disatteso la domanda di alimenti della moglie separata per colpa ritenendo che la stessa, per la sua giovane età, ben poteva svolgere un' attività artigiana, nella quale era esperta, od occuparsi come collaboratrice familiare, trattandosi di attivita molto richiesta e comunque confacente alle sue condizioni sociali ed alle sue abitudini di vita).

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