Cass. civile, sez. I del 1981 numero 1584 (18/03/1981)


L'efficacia retroattiva del riconoscimento del figlio naturale, in considerazione della sua natura dichiarativa, in considerazione della sua natura dichiarativa, opera in via generale, ai fini successori, solo quando il riconoscimento stesso sia avvenuto nel vigore della medesima legge applicabile al momento dell'apertura della successione, non anche quando si realizzi in forza di ius superveniens modificativo di tale ultima legge, quale quello introdotto dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla Legge 19 maggio 1975, n.151; in questa seconda ipotesi, infatti, dalle disposizioni intertemporali disciplinanti la materia (art.98 e 122 disp.trans. cc. ed art. 230 legge cit.) si evince che il principio fondamentale del sistema successorio, secondo il quale ciascuna successione è regolata dalla legge vigente al momento della sua apertura, resta derogato solo nei casi espressamente contemplati, come quello dell'art. 230, 2° e 3° comma della predetta legge, con riguardo alla convalida del riconoscimetno del figlio natuale, compiuto prima dell'entrata in vigore della legge stessa fuori delle situazioni in cui era ammesso dalle leggi anteriori.

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