Cass. civile, sez. I del 1980 numero 777 (04/02/1980)


L'art. 2263, II comma, c.c. nello stabilire che la parte spettante al socio, che ha conferito la propria opera, nella ripartizione dei guadagni e delle perdite, è fissata dal giudice secondo equità, fa salva la possibilità di una diversa determinazione convenzionale, sicchè del tutto validamente in una società di fatto viene pattiziamente riconosciuto al socio che conferisce soltanto il proprio lavoro, parità di diritti nella ripartizione dei guadagni e delle perdite e ciò, quindi, anche all'atto dello scioglimento della società, nella ripartizione dell'attivo

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