Cass. civile, sez. I del 1980 numero 710 (30/01/1980)


Il socio-amministratore di una società di persone, il quale si appropri degli utili, compie un atto in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, tenuto conto della funzione del patto sociale, il quale tende, attraverso i conferimenti e l'esercizio in comune di un'attività economica, proprio al conseguimento ed alla divisione degli utili. L'indicata condotta, pertanto, può comportare per detto socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato, anche l'esclusione dalla società, ai sensi dell'art. 2286 cod. civ.

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