Cass. civile, sez. I del 1980 numero 5790 (28/10/1980)


Il diritto di recesso del socio, che l' art. 2437 cod. civ., dettato per le società per azioni ed applicabile anche alle società cooperative, prevede per il caso di deliberazioni riguardanti il cambiamento dell' oggetto o del tipo della società, ovvero il trasferimento della sede sociale all' estero, integra un' eccezione al principio generale della obbligatorietà, per tutti i soci, delle deliberazioni assembleari prese in conformità della legge e dello atto costitutivo, e, pertanto, non è suscettibile di estensione ad ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate.La delibera dell' assemblea di una società, la quale a maggioranza e non all' unanimità, e, quindi, in violazione dell' art. 2345 terzo comma cod. civ., modifichi le prestazioni accessorie previste dallo atto costitutivo a carico dei soci, è affetta non da giuridica inesistenza, ma da invalidità, deducibile nei modi e nei limiti di cui all' art. 2377 cod. civ.

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