Cass. civile, sez. I del 1980 numero 5695 (23/10/1980)


Il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un' area edificabile, in cambio di una costruzione che verra realizzata a cura e spese del cessionario su altra area del cedente, può integrare una permuta, secondo la previsione dell' art. 1552 Cod. civ. ed anche al fine dell' imposta di registro, qualora il sinallagma negoziale voluto dalle parti si identifichi nel trasferimento della proprietà attuale contro quello della proprietà futura, restando su un piano secondario e strumentale l' obbligazione di eseguire la predetta costruzione.

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