Cass. civile, sez. I del 1980 numero 1238 (21/02/1980)


In tema di arbitrato irrituale, la determinazione degli arbitri, sia che venga adottata con atto separato (lodo), sia che utilizzi il riempimento di un foglio consegnato dalle parti con sottoscrizione in bianco (cosiddetto arbitrato per biancosegno), può concretarsi, ove non esistano specifiche limitazioni convenzionali, tanto in un negozio transattivo, quanto in un negozio di mero accertamento, non soggetto alla specifica indicazione degli elementi del rapporto controverso e dei termini delle reciproche concessioni, atteso che detto arbitrato irrituale si traduce in un mandato collettivo alla definizione amichevole delle contestazioni sorte in ordine ad un determinato rapporto, e che tale definizione, ove attuata direttamente dalle parti, potrebbe concretizzarsi nell' uno o nell' altro degli indicati negozi.

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