Cass. civile, sez. I del 1979 numero 2902 (21/05/1979)


La semplice cessione delle quote sociali ad un terzo non implica, in mancanza di altri elementi, la volontà di scioglimento della società, ne comporta la sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, mentre lo scioglimento della società, nella ipotesi di cessione delle quote sociali ad una sola persona, si verifica unicamente quando non si ricostituisca la pluralità dei soci entro sei mesi della cessione a norma dell'art. 2272, n. 4, cod. civ.

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