Cass. civile, sez. I del 1979 numero 1843 (30/03/1979)


La confideiussione implica l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che costoro, mossi da un interesse comune, garantiscono congiuntamente (anche se non contestualmente) il medesimo debito e il medesimo debitore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso che,a norma dell'art. 1954 cod. civ., spetta a colui che ha pagato l'intero. Tale possibilità rimane, invece, esclusa nel caso in cui taluno assuma un'autonoma obbligazione fideiussoria, indipendentemente da eventuali analoghe obbligazioni di altri fideiussori, ovvero nel caso in cui si trovi ad essere fideiussore unico. Ne consegue che deve ritenersi essenziale, perché incide sulla natura del contratto, l'errore del fideiussore in ordine all'esistenza e alla validità dell'impegno di altri confideiussori così che si trovi ad essere coinvolto in una fideiussione autonoma, prestata nella convinzione di assumere la qualità di confideiussore.La confideiussione non può essere considerata un contratto plurilaterale, poiché questi contratti, secondo la nozione dello art. 1420 cod. civ., sono caratterizzati dal conseguimento di uno scopo comune dei contraenti, titolari di interessi omogenei e convergenti che trovano nel contratto il loro soddisfacimento attraverso una utilità dello stesso tipo per ciascuno dei contraenti, mentre nella confideiussione il collegamento fra le varie obbligazioni assunte dai singoli fideiussori e l'interesse comune di costoro di garantire congiuntamente l'adempimento di un medesimo debito determina una comunione di scopo (in senso lato) la quale, però, non appartiene al contratto, poiché non coinvolge anche l'altro contraente, e cioè il creditore nei cui confronti essi assumono l'obbligo di garanzia; infatti il gruppo dei confideiussori da un lato, e il creditore dall'altro, costituiscono parti contrapposte, ciascuna titolare di interessi che, nel momento in cui la garanzia diventa effettivamente operante, si pongono in posizione reciprocamente antagonistica,dovendo i primi eseguire una prestazione a vantaggio del secondo, con corrispondente sacrificio patrimoniale. Ne consegue che la nullità di uno o più rapporti fideiussori (nella specie: per falsità della sottoscrizione) non comporta la nullità dell'intero contratto di fideiussione.

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