Cass. civile, sez. I del 1979 numero 1776 (27/03/1979)


In tema di assicurazione contro i danni, il patto con il quale le parti differiscano il momento in cui il diritto all' indennizzo può essere fatto valere (nella specie, dopo la liquidazione amichevole del suo ammontare, o la data del verbale di perizia definitiva), sposta a quel momento il dies a quo del decorso della prescrizione, secondo la previsione dell' art. 2935 cod. civ., come effetto della sua incidenza sostanziale sull' azionabilita del diritto medesimo, e, pertanto, non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall' art. 2936 cod. civ..

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