Cass. civile, sez. I del 1978 numero 5540 (25/11/1978)


La sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall' art. 2041 cod. civ. come presupposto per l' esercizio dell' azione generale di arricchimento, richiede la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall' istante senza la propria volontà e senza un' adeguata esplicita causa giuridica.Il diritto all' indennizzo non può, perciò, essere riconosciuto quando il depauperamento è giustificato da una ragione, giuridica, come quando sia avvenuto per una spesa fatta dall' istante nel proprio esclusivo interesse, sia pure con indiretta utilità altrui. (Nella specie una società edilizia, dopo aver garantito agli acquirenti degli appartamenti il futuro accesso stradale all' edificio da essa costruito, aveva provveduto a proprie spese alla realizzazione della strada, agendo, poi, ex art. 2041 Cod. civ. nei confronti del comune. La suprema corte, nel confermare la sentenza impugnata, che ha escluso qualsiasi diritto all' indennizzo a favore della società per avere questa agito nel proprio esclusivo interesse ha enunciato il precisato principio).

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