Cass. civile, sez. I del 1978 numero 1045 (02/03/1978)


Una società di capitali o, comunque, un imprenditore commerciale che, contravvenendo ad un preciso obbligo di legge, ometta di rendere pubblico l' atto con cui, rispettivamente, revochi i suoi amministratori ovvero limiti o revochi la procura institoria, deve risentire gli effetti di tale omissione anche in relazione alle obbligazioni cambiarie assunte a suo nome da chi non abbia più il potere di rappresentanza e non può invocare il disposto dell' art. 1993 cod. civ., secondo cui il difetto di rappresentanza al momento dell' emissione del titolo è opponibile a qualsiasi possessore del titolo stesso. Conseguentemente, il portatore del titolo può richiederne il pagamento sia alla società o all' imprenditore, non essendo a lui opponibile l' atto di revoca degli amministratori o della procura institoria per effetto degli artt 1396, 2207 e 2457 ter cod. civ., sia all' amministratore della società o all' institore, una volta conosciuto il difetto di rappresentanza, per effetto dello art. 11 della legge cambiaria, che sancisce la responsabilità personale di chi si obbliga cambiariamente quale rappresentante di una persona senza averne i poteri o eccedendo dai suoi poteri.

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