Cass. civile, sez. I del 1977 numero 595 (10/02/1977)


Il "fatto del creditore", al quale l'art. 1955 Cod. civ. riconosce effetto estintivo dell'obbligazione del fideiussore, ove pregiudichi la surrogazione di quest' ultimo nei diritti del creditore medesimo verso il debitore principale (art. 1949 Cod. civ.), può ravvisarsi esclusivamente nella colposa violazione di un dovere giuridico imposto da norma di legge o da contratto, e, pertanto, non anche nella mancata utilizzazione di strumenti facoltativi di autotutela (nella specie, omessa ritenzione da parte del creditore di somme riscosse per conto del debitore principale).

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