Cass. civile, sez. I del 1977 numero 4966 (15/11/1977)


L'art. 2322 secondo comma cod. civ. ove prevede l'inefficacia, nei confronti della società in accomandita semplice, del trasferimento della quota di partecipazione del socio accomandante, in difetto di consenso degli altri soci, mira esclusivamente a tutelare l'interesse della società medesima, senza incidere sulla validità ed operatività del trasferimento nei confronti delle parti contraenti. Ne consegue che il socio accomandante, che abbia ceduto parte della propria quota ad un terzo, non può invocare la mancanza di quel consenso al fine di sostenere, in sede di liquidazione della società, che il liquidatore dovrebbe opporsi a pretese avanzate dal predetto terzo.

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