Cass. civile, sez. I del 1977 numero 1216 (29/03/1977)


Gli art. 1415 e 1416 cod.civ. sull'inopponibilità della simulazione ai terzi, regolano le sole ipotesi di simulazione assoluta o di simulazione relativa per interposizione fittizia, disponendo che tale simulazione non è opponibile ai soli terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente, nonchè ai creditori del medesimo che in buona fede abbiano compiuto atti esecutivi sul bene oggetto del contratto simulato. Pertanto, nel caso di simulazione relativa di un contratto di vendita per un prezzo inferiore a quello effettivo indicato in una controdichiarazione, avente data anteriore al fallimento del venditore, le suddette norme non sono invocabili al fine di escludere l'opponibilità del prezzo effettivo al curatore del fallimento medesimo che agisca in revocatoria contro il suddetto contratto a norma dell'articolo 67 n.1 l.fall.. Ne è a tal fine invocabile il principio dell'apparenza che nel nostro ordinamento non ha portata generale, ma opera in via eccezionale, a tutela dei soli terzi che facendo affidamento sull'effettività di un negozio apparente abbiano posto in essere atti giuridici che verrebbero travolti dal venir meno di quel negozio. Dall'opponibilità alla curatela della simulazione relativa all'ammontare del prezzo e dalla finalità dell'azione revocatoria di cui alla citata norma, consistente nel reprimere l'ingiusto profotto realizzato ai danni dell'imprenditore insolvente, consegue che l'effettivo ammontare del prezzo può essere individuato, nei confronti della curatela del fallimento del venditore, con riferimento non soltanto alla somma indicata nella controdichiarazione, ma anche alle somme ulteriori percepite dal venditore a titolo di corrispettivo, purchè risultanti, a norma degli artt. 1417, 2704 e 2722 cod.civ. da documenti aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.

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