Cass. civile, sez. I del 1977 numero 1044 (16/03/1977)


L' esecutore testamentario, nello svolgimento del suo compito di assicurare la piena attuazione della volontà del defunto, dispone di una duplice legittimazione processuale, e cioè di una legittimazione jure proprio, attinente all' esercizio dei diritti e degli obblighi relativi al suo incarico e di una legittimazione, spettantegli quale sostituto processuale, diretta al promovimento di controversie relative a rapporti di cui l' esecutore non è titolare, ma la cui tutela assicura, tuttavia, l' esatto adempimento dell' incarico ricevuto e che investe l' accertamento oltre che della qualità di erede o di legatario degli istituiti anche dell' oggetto dell' istituzione testamentaria. In questo ultimo tipo di controversie, nelle quali lo esecutore testamentario è litisconsorte necessario, egli, salvo che nell' ipotesi di cui all' art. 629 Cod. civ., non è, però, legittimato ad impugnare la sentenza cui i titolari del rapporto controverso abbiano prestato acquiescenza.

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