Cass. civile, sez. I del 1976 numero 3286 (06/10/1976)


La remissione di un debito, da parte di un socio, a favore di una società può configurarsi, agli effetti dell' imposta di registro, sia come atto di liberalità, tassabile ai sensi dell' art. 44 R.D. n. 3269 del 1923 - quando sussistano l' animus donandi e l' obiettiva gratuita dello atto - sia come conferimento del credito in società, tassabile ai sensi dell' art. 81 tariffa allegato a legge citata - quando la remissione sia preordinata al conseguimento delle finalita sociali ed a tutelare l' interesse dei singoli soci. Qualora socio conferente sia un' altra società, l' atto tassabile è costituito dal verbale assembleare della società ricevente, con cui si da atto della remissione, e non dal verbale assembleare della società conferente, da cui risulta la volontà di rimettere il debito.

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