Cass. civile, sez. I del 1976 numero 3028 (12/08/1976)


L'art. 2319 cod. civ., relativo alla revoca degli amministratori della società in accomandita semplice (col consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto), riguarda l'ipotesi in cui non ricorra una giusta causa, laddove, per l'ipotesi di revoca per giusta causa ha valore la regola generale, valida per tutte le società di persone per effetto dei richiami contenuti negli artt. 2315 e 2293 cod. civ., che conferisce ad ogni socio la facoltà di richiedere giudizialmente la revoca degli amministratori (art. 2259, III comma, cod. civ.). Nelle società di persone, pur in presenza di autonomia patrimoniale, non è possibile enucleare una volontà o un interesse distinti da quelli dei singoli soci, e, in realtà, la volontà e l'interesse della società non rappresentano altro che la somma delle volontà e degli interessi dei soci. Allorché, quindi, in un procedimento avente ad oggetto la revoca dell'amministratore di una società in accomandita semplice siano presenti tutti i soci, non può ritenersi che il contraddittorio non sia stato ritualmente costituito per la mancata citazione in giudizio della società in quanto tale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1976 numero 3028 (12/08/1976)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti