Cass. civile, sez. I del 1975 numero 938 (13/03/1975)


La nullità delle deliberazioni assembleari delle società per azioni non discende dalla violazione di una qualsiasi norma cogente o di norme statutarie, ma esclusivamente dal contrasto delle deliberazioni medesime con le norme che sono rivolte alla tutela di un interesse generale che trascende quello singolo dei soci, ovvero dirette ad impedire una deviazione da quello che è lo scopo economico e pratico del rapporto sociale. Da tanto consegue che i vizi afferenti alla costituzione dell' assemblea, attenendo al procedimento di formazione della deliberazione ed implicando, quindi, l' inosservanza di norme che tutelano l' interesse dei soci al regolare svolgimento dell' attività interna della società e non già l' interesse generale, in vista del quale è protetto il rapporto sociale, non importano la nullità, ma l' annullabilità della deliberazione ed abilitano il socio ad esercitare l' azione di annullamento secondo le prescrizioni di cui all' art. 2378 cod. civ..

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