Cass. civile, sez. I del 1975 numero 3819 (13/11/1975)


Il contratto con il quale il debitore di una somma di denaro trasferisce alcuni beni (nella specie, quote di società) ad un terzo, dietro assunzione da parte di quest' ultimo di vincolo fideiussorio in favore del creditore, e con condizione potestativa risolutiva in favore del debitore principale, nel senso che questi ha la facoltà di estinguere o meno direttamente l' obbligazione, rendendo così inefficace il trasferimento, ovvero trasformando l' impegno fideiussorio della controparte in concreto obbligo di dare, configura un valido negozio atipico di cessione di cose a titolo oneroso ed a scopo di garanzia, il quale non comporta violazione del divieto di patto commissorio, di cui all' art. 2744 cod. civ., ancorché i beni medesimi vengano dal cessionario costituiti in pegno in favore del creditore.

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