Cass. civile, sez. I del 1975 numero 32 (08/01/1975)


La norma di cui all' art. 742 cod. proc. civ. che, per il caso di revoca o modifica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, fa salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base a contratti anteriori alla revoca o alla modifica stessa, non è applicabile all' ipotesi in cui i suddetti provvedimenti siano stati revocati a seguito di reclamo, in quanto i provvedimenti di volontaria giurisdizione divengono efficaci, ai sensi dell' art. 741 cod. proc. civ. soltanto dopo che siano decorsi i termini per la proposizione del reclamo e, pertanto, sino a quel momento non possono costituire il presupposto di valide fattispecie acquisitive a favore di terzi.

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