Cass. civile, sez. I del 1975 numero 3229 (10/10/1975)


Se è vero che la condizione va distinta dalla prestazione, e che, ad esempio in una vendita, il pagamento del prezzo, costituendo la prestazione assunta nella principale obbligazione del compratore, non può in genere essere intesa come condizione cui sia subordinata l'efficacia del contratto, ciò significa che detta prestazione non può avere di per se valore di condizione, e non toglie che prestazione e condizione non siano elementi fra loro inconciliabili, e che si rientri nel concetto tecnico di condizione nell'ipotesi in cui, secondo l'ordine naturale delle cose, un determinato evento, ancorché costituisca il risultato del comportamento contrattuale previsto (non meramente potestativo) di una delle parti, oltre che futuro, sia obiettivamente incerto. Non può escludersi, pertanto, che il concreto adempimento di una delle parti venga ex professo dedotto come condizione, e che l'esecuzione di una prestazione costituisca non solo l'oggetto di un obbligo convenzionalmente assunto da una parte nei confronti dell'altra, ma anche l'evento condizionante l'efficacia di una pattuizione.

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