Cass. civile, sez. I del 1975 numero 167 (16/01/1975)


Il procedimento rivolto alla pronunzia di decadenza della patria potestà deve svolgersi presso il giudice del luogo in cui l'esercente la patria potestà ha la residenza o domicilio; e ciò non tanto per il motivo che anche il minore ha lo stesso domicilio, ai sensi dell'art. 45 cod. civ., quanto perché‚ i relativi provvedimenti vengono ad incidere direttamente sulla posizione giuridica del titolare di detta potestà

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