Cass. civile, sez. I del 1973 numero 2763 (26/10/1973)


Le clausole degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata che stabiliscono il diritto di prelazione degli altri soci in caso di trasferimento di quote sociali per atto tra vivi (le quali clausole, una volta adempiute le formalità di legge relative alla pubblicità dello statuto o dell'atto costutitivo, debbono presumenrsi note ed opponibili a tutti), oltre ad essere indirizzate alla tutela del patrimonio sociale, consacrano altresì un vero e proprio diritto dei soci uti singuli. Con la conseguenza che, con l'interesse della società all'osservanmza del patto di prelazione, concorre - ma in via autonoma - anche l'interesse dei singoli soci, i quali potranno, quindi, in virtù del diritto proprio di cui sono titolari, reagire alla violazione della clausola di prelazione deducendo la nullità del trasferimento della quota non solo nei confronti del socio inadempiente ma anche in quelli del terzo acquirente, anche se manchi analoga reazione da parte della società. Posto che la clausola statutaria di prelazione opera in modo reale, creando un vero e proprio vincolo obiettivo di intrasferibilità che, se inosservata, produce la nullità del contratto stipulato in violazione di esso, è ammissibile la condanna del terzo acquirente al risarcimento del danno.

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