Cass. civile, sez. I del 1971 numero 1560 (26/05/1971)


Nella società in accomandita semplice, pur essendo questa organizzata su base personale, l'intuitus personae opera nei riguardi dei soci accomandanti con minore intensità, si che, adempiuto l'obbligo del conferimento, non è essenziale la loro immutabilità. Per il trasferimento per atto tra vivi delle loro quote sociali, con effetto verso la società, a differenze di quanto è previsto per gli accomandatari, in ordine ai quali, a norma del coordinato disposto degli articoli 2315,2293 e 2252 cod. civ., è richiesta l'unanimità dei consensi degli altri soci, è sufficiente, ai sensi dell'art. 2333 cod. civ., il consenso dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale.

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