Cass. civile, sez. I del 1971 numero 1235 (26/04/1971)


A norma dell'art. 2310 cod. civ., applicabile anche alle società di capitali in forza dell'art. 2452 dello stesso codice, dall'iscrizione (e temporaneamente dall'adempimento delle formalità previste dall'art. 100 disp. att. cod. civ.) della nomina dei liquidatori, la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori medesimi. L'accettazione della nomina di liquidatore di una società, pur non potendo presumersi, può tuttavia desumersi da atti che evidenzino in maniera univoca una effettiva assunzione della veste di liquidatore, non essendo per essa prevista dalla legge una determinata forma ed essendo, dall'altra parte, l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni o dei provvedimenti di nomina diretta unicamente a rendere opponibile ai terzi lo status della società conseguente al suo scioglimento.

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