Cass. civile, sez. I del 1967 numero 2669 (28/10/1967)


Il potere, attribuito, dall'art. 2280 II comma cod. civ., ai liquidatori, quando i fondi sociali disponibili risultino insufficienti, di richiedere ai soci le somme necessarie per il pagamento dei debiti sociali non sussiste anche nei confronti dell'erede del socio, non diventato a sua volta socio, qualora si tratti del pagamento di debiti relativi alla attività esplicatasi quando il socio defunto era ancora in vita. I diritti della società verso l'erede del socio, che non sia subentrato nel rapporto sociale, possono essere esercitati solo dopo eseguita la liquidazione della quota del socio defunto e sempre che detta liquidazione si chiuda in passivo, con un credito a favore della società.

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