Cass. civile, sez. I del 1965 numero 756 (29/04/1965)


Il divieto di concorrenza imposto dall' art. 2557 cod. civ. vale soltanto per il caso di alienazione di azienda o di un ramo autonomo di essa, e non sussiste, quindi, a carico dei soci di una società in nome collettivo che cedano la propria quota sociale, anche se per effetto di tali cessioni altri rimanga socio unico.

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