Cass. civile, sez. I del 1965 numero 1893 (06/08/1965)


I poteri dei liquidatori di società a tipo personale si estendono - salvo contrario avviso dei soci - anche alla vendita in blocco dei beni sociali, se questo appare necessario al compimento della liquidazione. Ma con tale vendita non viene ad esaurirsi la loro funzione, che e quella di convertire in danaro tutto il patrimonio sociale e di estinguere i debiti della società.Se è vero che al liquidatore di società si applicano le norme relative al mandatario e che l'art. 1717 cod. civ. prevede la possibilità che il mandatario, nell'esecuzione del mandato, sostituisca altri a sé, deve pur sempre trattarsi di sostituzione autorizzata, e l'autorizzazione, se non deve essere necessariamente espressa, deve essere desunta da circostanze e fatti che rivelino la precisa volontà del mandante in tal senso.

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