Cass. civile, sez. I del 1957 numero 3702 (10/10/1957)


Il riporto è un contratto reale traslativo di proprietà a titolo oneroso.Sono opponibili ai terzi le particolari condizioni dettate, per l'alienazione delle azioni, nell'atto costitutivo sociale sottoposto alla pubblicità di legge e richiamato sui certificati azionari, ancorchè questi non facciano di esse specifica menzione.Se nelle clausole statutarie della società vi sia quella di prelazione inter socios per il caso di alienazione delle azioni a non soci, con l'interesse dell'ente all'osservanza del patto concorre, in via autonoma, anche l'interesse dei singoli soci, i quali potranno, quindi, in virtù del diritto proprio di cui sono titolari, reagire alla violazione della clausola di prelazione (deducendo la nullità del trasferimento delle azioni) anche se manchi analoga reazione da parte della società.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1957 numero 3702 (10/10/1957)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti