Cass. civile, sez. I del 1950 numero 588 (08/03/1950)


Per i debiti di valuta e non di valore, il principio nominalistico, consacrato nell'art. 1277 cod.civ., è temperato dal II°comma dell'art.1224 cod.civ., il quale dispone che al creditore che dimostri un danno maggiore di quello rappresentato dagli interessi legali, spetta l'ulteriore risarcimento sempre che sussista la mora del debitore, ossia il ritardo colpevole nell'adempimento dell'obbligazione. Ai fini della dimostrazione del maggior danno non basta richiamarsi semplicemente alla svalutazione, occorrendo invece provare la sussistenza concreta dei danni stessi come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Occorre cioè la prova che la diminuzione del potere di acquisto della moneta sarebbe stata dal creditore, in tutto o in parte, neutralizzata, qualora avesse ottenuto in tempo la prestazione pecuniaria, mediante il ricorso ad opportuni investimenti del denaro in beni in natura, oppure mediante altre forme affini di impiego produttivo. Non si ha obbligazione alternativa quando la prestazione di una delle obbligazioni sia stata dedotta in contratto come effetto della impossibilità di eseguire l'altra. L'art. 17 della legge di registro 30 dicembre 1923 sospende sino all'avverarsi della condizione sospensiva o potestativa semplice il pagamento della tassa progressiva proporzionale sui trasferimenti, ma nel termine di venti giorni l'atto condizionato deve essere presentato all'ufficio perchè assoggettato al pagamento della tassa fissa. L'atto sottoposto a condizione sospensiva non può essere equiparato all'atto soggetto ad approvazione al fine di far sottostare l'atto alla sola tassa proporzionale ad approvazione avvenuta (nella specie, si discuteva della tempestività della registrazione, ai fini della sanzione posta dal r.d.l.1941 n. 1015).

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