Cass. civile, sez. I del 1947 numero 554 (14/04/1947)


La nullità del mandato non rilasciato per iscritto, relativamente a compere o vendite di immobili, riguarda quello che intercorre fra mandante e mandatario che stanno dallo stesso lato del negozio giuridico come parte contrapposta all'altro contraente; essa non è oggetto di indagine e di decisione del magistrato in un giudizio per rescissione di vendita immobiliare a seguito di lesione enorme, nel quale la parte convenuta opponga al venditore-attore che egli non è legittimato a proporre la domanda perché in realtà non è stato che un intermediario fra la convenuta stessa e i precedenti proprietari dell' immobile per facilitargliene l'acquisto; in tale giudizio si tratta semplicemente di stabilire la realtà dei fatti al fine di decidere sull'accoglibilità o meno della domanda attrice, ed al magistrato può fondare il proprio convincimento anche sulle presunzioni semplici nei limiti consentiti dalla legge.La nullità di pieno diritto delle alienazioni, convenzioni o altri atti giuridici di che all'art. 61 della legge 1 giugno 1939, n.1089, per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, compiuti contro i divieti stabiliti dalla legge stessa, è stabilita nel solo interesse dello Stato ed ha la finalità di garantirgli l'esercizio del diritto di prelazione.

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