Cass. civile, sez. V del 2017 numero 10240 (26/04/2017)




La previsione normativa del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) sottende una duplice finalità: quella di proteggere l'interesse dei soci a mantenere inalterata la quota di partecipazione al capitale sociale in caso di aumento dello stesso, attraverso il diritto di sottoscrivere preferenzialmente le azioni di compendio del deliberato aumento di capitale; dall'altra parte, quella di garantire l'interesse dei soci alla conservazione delle plusvalenze patrimoniali attive, accumulatesi nel corso della gestione dell'attività sociale, che altrimenti andrebbero a vantaggio dei nuovi sottoscrittori ed azioni, in quanto l'aumento di capitale avviene in base al valore nominale delle azioni.

L'esigenza di tenere inalterato il valore reale della partecipazione azionaria denota il contenuto patrimoniale del diritto di opzione. Di qui, la conclusione che il diritto di opzione nella società per azioni assuma un valore economico in sé, potendo essere oggetto liberamente di disposizione a favore di terzi.

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