La nullità della clausola del contratto di compravendita di appartamento che esclude il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzazione dell'area condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies legge 27 agosto 1942 n. 1150, aggiunto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, ed il conseguente trasferimento "ex lege" del predetto diritto al compratore, comporta il diritto del venditore al corrispettivo di tale trasferimento che dà luogo ad un credito di valore rivalutabile fino alla data della sentenza, che riconosca detto trasferimento, perché ha la funzione di integrazione non del prezzo, in senso proprio, ma degli effetti legali della compravendita, con l'aggiunta di un effetto legale che articolandosi nel trasferimento della proprietà o del diritto reale di godimento dell'area di parcheggio e nella integrazione del corrispettivo, in egual misura le parti sono tenute a rispettare ed in egual misura deve conseguentemente incidere sul loro patrimonio, senza alterare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto; fermo restando l'obbligo del venditore di rimborsare l'avente diritto dei frutti civili eventualmente percepiti con lo sfruttamento dell'area dalla data del contratto.