Cass. civile, sez. I del 2017 numero 4020 (15/02/2017)




La proposizione da parte del minore di azione di disconoscimento di paternità postula l'apprezzamento in sede giudiziaria dell'interesse di questi, non potendo considerarsi utile ed equipollente la circostanza che sia l'ufficio del pubblico ministero a richiedere la nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione stessa. Tale apprezzamento trova istituzionale collocazione nel procedimento diretto a quella nomina - essendo, nel corso di esso, possibile l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione e dovendosi, con il provvedimento conclusivo giustificare congruamente le conclusioni raggiunte in ordine alla sussistenza dell'interesse - ma non anche nel successivo giudizio di merito. Una diversa interpretazione, in base alla quale la valutazione dell'interesse del minore dovrebbe essere effettuata anche nel giudizio di merito, ai fini dell'ammissibilità dell'azione di disconoscimento proposta dal curatore, non solo è priva di basi normative, ma rappresenterebbe una inutile duplicazione di una indagine già compiuta e sottoposta al vaglio del giudice ai fini della nomina del curatore. (Nella fattispecie, la Corte di merito argomentava ampiamente, con apprezzamento di fatto non censurato con idoneo mezzo, in ordine all'interesse del minore, evidenziando il valore positivo della conoscenza della verità, non contrastata da elementi idonei a fare presumere il rischio di un concreto pregiudizio, tenuto conto che non era posto in discussione il valore della positiva relazione genitoriale con il padre legale e che non era possibile compiere alcuna valutazione negativa in ordine al profilo del padre biologico, il quale, tra l'altro, aveva dimostrato un serio interesse nei confronti del figlio.)

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