Cass. civile, sez. I del 1998 numero 9025 (11/09/1998)


Gli atti di diffida e messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, e non anche il termine utile per l'usucapione, potendo il relativo possesso esercitarsi anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale.

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