Cass. civile, sez. VI-V del 2015 numero 5016 (12/03/2015)



La notificazione di un avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa ad una compravendita registrata telematicamente dal notaio rogante, che in tale veste abbia provveduto all'autoliquidazione e al relativo versamento, vale solo a costituirlo responsabile dell'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, e non anche ad incidere sul principio di cui all' art. 57 del D.P.R. n. 131/1986 in base al quale i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto di compravendita. Principio, questo, destinato a rimanere fermo anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento.

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