Cass. civile, sez. VI-T del 2015 numero 7338 (10/04/2015)



La lettera della legge, in altri termini, indica che il legislatore, in coerenza con le finalità perseguite, non ha inteso agevolare meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte di acquirenti che ne siano privi o ne siano rimasti privi a seguito di rivendita di altro in precedenza acquistato.

Le agevolazioni previste dall'art.1, comma IV, nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131/1986 possono essere mantenute solo se gli acquisti delle unità abitative siano seguiti dalla effettiva realizzazione dell’intento, quand’anche questo intento abbia a realizzarsi - in riferimento al primo degli acquisti - nella forme semplificate della mera assunzione della residenza anagrafica nel comune in cui l’unità immobiliare è sita (per l’evidente finalità, che il legislatore ha avuto presente, di non pregiudicare l’intento proprietario con riguardo ad immobili che possano -magari- non essere disponibili per l’immediato utilizzo). Ed invero, i benefici fiscali sono, per loro natura, subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi, sicché il raggiungimento dello scopo (abitativo) rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio, connaturato alla stessa ratio dell’istituto. Per espressa previsione della norma di legge, però, in riferimento a ciascuno dei plurimi acquisti che il contribuente possa avere effettuato nell’arco del tempo previsto dalla legge dopo la rivendita dell’immobile originariamente acquistato, detto intento -e detto conseguente elemento costitutivo della fattispecie- non potrà che realizzarsi con le forme necessarie dell’assunzione della residenza anagrafica proprio nella unità immobiliare acquistata, non essendosi prevista dalla norma alcuna altra modalità alternativa all’onere di fornire la prova della immediata corrispondenza tra l’acquisto e l’intento abitativo (per quanto non sia agevole intendere i motivi che hanno indotto il legislatore ad una siffatta maggiore rigidità).

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