Cass. civile, sez. VI-II del 2016 numero 2162 (03/02/2016)



Il provvedimento del tribunale di revoca del certificato di eredità, ex art. 20 del R.D. n. 499/1929, esaurendosi esclusivamente in ambito amministrativo senza incidere su diritti soggettivi, è privo dei caratteri di decisorietà e definitività, sicché non è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI-II del 2016 numero 2162 (03/02/2016)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti