Cass. civile, sez. VI-II del 2015 numero 19767 (02/10/2015)



Per l’accoglimento della domanda di annullamento proposta dagli attori ai sensi dell’art. 591, comma II, n. 3 c.c., si prescinde dall’elemento del pregiudizio che rileva per gli atti tra vivi (art. 428 c. c.), ma si richiede una anomalia qualificata cronologicamente e puntualmente ancorata al momento della confezione del testamento (nella specie olografo), giacché l’annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius; bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.

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