Cass. civile, sez. VI-II del 2013 numero 26365 (26/11/2013)




La disciplina stabilita dall’art. 1665 c.c., per il diritto dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo, non si sottrae alla regola generale secondo la quale il principio inadimplenti non est adimplendum va applicato secondo buona fede e, pertanto, il giudice del merito deve accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell’opera è proporzionata a quella che il committente rifiuta perciò di corrispondere all’appaltatore, ovvero subordina a tale eliminazione: ne consegue che non può sottrarsi al pagamento dell’intero corrispettivo pattuito il committente laddove l’opera finita risulta sì difforme dal progetto ma comunque funzionale e realizzata a regola d’arte, non potendosi ammettere che il lieve vizio rilevato incida in misura apprezzabile sul rapporto contrattuale.

L'eccezione di inadempimento è istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, che mira a conservare, in caso d'inadempimento di una delle parti, l'equilibrio sostanziale e funzionale del negozio, e perciò richiede quel giudizio sulla ragionevolezza del rifiuto di adempiere, espresso dal secondo comma dell'art. 1460 c.c., con la formula della non contrarietà alla buona fede. Il rimedio dell'eccezione d'inadempimento è applicabile al contratto di appalto nell'ipotesi di rifiuto del committente di pagare il corrispettivo all'appaltatore inadempiente all'obbligo di eliminare i vizi e le difformità dell'opera, nonché nell'ipotesi in cui l'appaltatore non consegni l'opera perché il committente, adducendo vizi e difformità inesistenti, rifiuta il pagamento del corrispettivo.

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