Cass. civile, sez. VI-I del 2014 numero 13929 (18/06/2014)




L’art. 404 c.c. non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno in presenza di una condizione di incapacità. La discrezionalità rimessa al giudice, infatti, attiene solo alla scelta della misura più idonea. In caso contrario il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall’amministratore di sostegno. In caso contrario, il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall’amministrazione di sostegno.

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